Normativa Europea Accessibilità Web

European Accessibility Act

Dal 28 giugno 2025 entrerà in vigore il European Accessibility Act (EAA), la direttiva dell’Unione Europea che introduce obblighi vincolanti in materia di accessibilità digitale per numerosi prodotti e servizi offerti nel mercato europeo.

L’obiettivo della normativa è garantire che tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, possano accedere e utilizzare in modo equo siti web, applicazioni e servizi digitali, favorendo l’inclusione e la piena partecipazione alla vita sociale, economica e culturale.

Il campo di applicazione dell’EAA è ampio e riguarda una vasta gamma di settori e tecnologie, tra cui:

  • Siti web e applicazioni mobili
  • Piattaforme e-commerce e servizi online
  • Servizi bancari e finanziari digitali
  • Terminali self-service (come bancomat, biglietterie automatiche, chioschi informativi)
  • E-book e dispositivi per la lettura digitale
  • Servizi di trasporto, comunicazione elettronica e contenuti audiovisivi

Per chiarire chi è coinvolto, cosa è richiesto e come adeguarsi, di seguito trovi una 28 (come il giorno dell’entrata in vigore) domande frequenti (FAQ) pensate per chi possiede, gestisce o sviluppa un sito web o un servizio digitale.

Sono obbligati tutti gli operatori economici, pubblici o privati, che offrono prodotti o servizi digitali al pubblico all’interno dell’Unione Europea. Questo vale sia per aziende che per enti che forniscono servizi attraverso siti web, app mobili o altri strumenti digitali.

La normativa si applica ai siti web, alle applicazioni mobili, agli e-commerce, ai servizi bancari e finanziari online, ai servizi di trasporto con prenotazione digitale, alle comunicazioni elettroniche e alla fornitura di e-book e dispositivi per la lettura digitale.

Sì, le aziende private devono rispettare l’obbligo di accessibilità se offrono servizi digitali rientranti tra quelli regolati dal European Accessibility Act, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

In alcuni casi sì. Le microimprese possono essere esentate dall’obbligo, ma non automaticamente. L’esenzione dipende da requisiti precisi (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro) e dalla decisione dello Stato membro che recepisce la direttiva.

Sì, gli enti pubblici sono già obbligati a rispettare l’accessibilità digitale in base alla direttiva europea 2102/UE del 2016. Quindi, per loro, l’obbligo è già in vigore e resta confermato.

Sì, i produttori di dispositivi digitali che hanno un’interfaccia utente, come bancomat, chioschi interattivi, POS o lettori di e-book, devono garantire che questi prodotti siano accessibili secondo quanto previsto dalla normativa.

Sì, i distributori hanno la responsabilità di assicurarsi che i prodotti e i servizi digitali che mettono sul mercato europeo siano conformi ai requisiti di accessibilità previsti dalla direttiva.

I requisiti di accessibilità previsti dalla normativa si basano sugli standard tecnici delle WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), livello AA. Questo significa che i contenuti digitali devono essere percepibili, operabili, comprensibili e robusti. In termini pratici, il sito o il servizio deve poter essere utilizzato anche da persone con disabilità visive, uditive, motorie o cognitive, garantendo, ad esempio, una navigazione da tastiera, testi alternativi per immagini, contrasti adeguati tra colori, etichette chiare nei moduli e compatibilità con tecnologie assistive.

La direttiva entra in vigore a livello pratico il 28 giugno 2025. Da questa data, tutti i nuovi prodotti e servizi coperti dalla normativa dovranno essere conformi ai requisiti di accessibilità. I servizi già esistenti dovranno adeguarsi entro il momento in cui vengono modificati in modo sostanziale o rinnovati. In alcuni casi, per prodotti già immessi sul mercato prima del 2025, possono essere previsti periodi transitori fino al 2030, ma dipende dalla categoria e dalla legislazione nazionale. È quindi consigliabile iniziare da subito il processo di adeguamento, soprattutto per siti e app attivi.

Chi non rispetta la normativa sull’accessibilità può incorrere in diverse conseguenze. Le autorità competenti (che saranno definite a livello nazionale) potranno applicare sanzioni amministrative, imporre l’obbligo di adeguamento, oppure limitare o vietare l’accesso al mercato per il servizio non conforme. Inoltre, le persone con disabilità o le associazioni che le rappresentano potranno presentare segnalazioni o reclami formali, con possibili danni reputazionali per l’azienda o l’ente. Anche l’esclusione da bandi pubblici o gare d’appalto è una possibile conseguenza concreta.

Le aziende devono innanzitutto verificare se rientrano tra i soggetti obbligati dalla normativa, in base al tipo di servizio digitale offerto. Se sì, devono valutare l’accessibilità dei propri siti web, app o prodotti digitali, identificare eventuali non conformità rispetto agli standard WCAG 2.1 livello AA, e intervenire per correggerle. È necessario documentare il processo di adeguamento, redigere una dichiarazione di conformità, pubblicarla sul sito e predisporre un punto di contatto per segnalazioni da parte degli utenti. In molti casi può essere utile affidarsi a consulenti esperti in accessibilità per audit tecnici e formazione interna.

Un sito accessibile è un sito progettato e sviluppato in modo da poter essere utilizzato anche da persone con disabilità, senza barriere. Questo significa che tutti devono poter navigare, leggere, interagire e completare operazioni sul sito, indipendentemente dalle proprie capacità visive, uditive, motorie o cognitive. Un sito accessibile rispetta requisiti tecnici come il corretto contrasto dei colori, la possibilità di usare solo la tastiera, testi alternativi per le immagini, una struttura dei contenuti chiara e compatibilità con tecnologie assistive come i lettori di schermo. L’accessibilità rende il sito più usabile per tutti, non solo per chi ha disabilità.

Le WCAG, acronimo di Web Content Accessibility Guidelines, sono le linee guida internazionali sull’accessibilità dei contenuti web, sviluppate dal W3C (World Wide Web Consortium). Queste linee guida definiscono una serie di criteri tecnici da seguire per rendere siti web e applicazioni accessibili alle persone con disabilità. Esistono tre livelli di conformità: livello A (base), livello AA (intermedio) e livello AAA (avanzato). Il livello AA è quello richiesto dalla normativa europea, ed è considerato il giusto equilibrio tra accessibilità e fattibilità tecnica. Rispettare il livello AA significa garantire, ad esempio, un buon contrasto di colori, la navigazione da tastiera, testi alternativi per le immagini e una struttura logica dei contenuti.

Per sapere se il tuo sito è accessibile, puoi iniziare con una verifica tecnica, utilizzando strumenti automatici gratuiti come WAVE, Lighthouse (di Google Chrome) o axe DevTools, che evidenziano errori comuni come contrasti sbagliati, immagini senza descrizione o problemi nella navigazione da tastiera. Tuttavia, per avere una valutazione completa, è consigliabile affiancare a questi strumenti una verifica manuale da parte di una persona esperta, che possa testare il sito anche con screen reader e simulare l’esperienza di utenti con diverse disabilità. Se il sito supera questi controlli in riferimento agli standard WCAG 2.1 livello AA, allora puoi dichiararlo conforme. Se emergono problemi, puoi pianificare gli adeguamenti necessari.

No, l’accessibilità non è utile solo per chi ha disabilità: migliora l’esperienza di utilizzo per tutti gli utenti. Ad esempio, un buon contrasto dei colori aiuta anche chi naviga da smartphone sotto la luce del sole; una struttura chiara dei contenuti rende più semplice trovare le informazioni; i sottotitoli nei video sono utili anche a chi non può ascoltare l’audio in quel momento. Inoltre, l’accessibilità favorisce anziani, persone con difficoltà temporanee (come una frattura o un disturbo visivo momentaneo) e chi ha poca familiarità con il web. Rendere un sito accessibile significa, in pratica, progettarlo meglio per tutti.

 

Una microimpresa, secondo la definizione ufficiale dell’Unione Europea (Raccomandazione 2003/361/CE), è un’impresa che impiega meno di 10 persone e ha un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. Per determinare il numero di occupati si calcolano le unità di lavoro annuo (ULA), cioè il numero di persone che lavorano a tempo pieno per un anno. Le microimprese, in alcuni casi, possono essere esentate dagli obblighi del European Accessibility Act, ma l’esenzione non è automatica: dipende dalla normativa nazionale e dalle condizioni specifiche dell’attività.

Nel contesto del European Accessibility Act (EAA), il conteggio degli occupati segue la definizione dell’Unione Europea relativa alle unità di lavoro annuo (ULA). Rientrano nel conteggio tutti coloro che lavorano regolarmente nell’impresa: dipendenti a tempo pieno o part-time, apprendisti, soci lavoratori e titolari operativi. I lavoratori part-time o stagionali vengono conteggiati in proporzione al tempo effettivamente lavorato durante l’anno. Non rientrano invece i collaboratori esterni, i consulenti, i soci non operativi e i lavoratori interinali formalmente assunti da un’altra azienda. Questo conteggio serve a determinare se un’impresa può essere considerata una microimpresa e, quindi, eventualmente beneficiare dell’esenzione dagli obblighi previsti dalla normativa.

La responsabilità legale della conformità del sito ai requisiti di accessibilità ricade sul titolare del sito, ovvero sull’azienda, ente o organizzazione che offre il servizio digitale. Lo sviluppatore (freelance o agenzia) può essere coinvolto tecnicamente nella realizzazione del sito e può contribuire a renderlo conforme, ma non è il soggetto legalmente responsabile. È compito del titolare assicurarsi che il sito sia accessibile, anche quando lo sviluppo è affidato a terzi. Per questo motivo è importante inserire clausole contrattuali chiare nei rapporti con chi sviluppa il sito, specificando l’obbligo di rispettare gli standard di accessibilità previsti dalla normativa.

No, non è obbligatorio ottenere un certificato di conformità da un ente esterno. La normativa non prevede un certificato ufficiale rilasciato da un organismo accreditato. Tuttavia, il soggetto responsabile del sito (l’azienda o l’ente) deve redigere e pubblicare una dichiarazione di conformità all’accessibilità, basata su una valutazione tecnica documentata. È possibile eseguire questa valutazione internamente o affidarla a consulenti esperti. Anche se non serve un certificato formale, è importante che l’autodichiarazione sia verificabile, aggiornata e supportata da evidenze tecniche, per essere difendibile in caso di controlli da parte delle autorità competenti.

No, non è obbligatorio effettuare un audit con un ente certificatore accreditato. Il European Accessibility Act consente ai soggetti responsabili di effettuare una valutazione interna o di affidarsi a professionisti esterni, ma non richiede una certificazione ufficiale. L’importante è che il processo di verifica sia documentato, serio e basato sugli standard WCAG 2.1 livello AA. In caso di controllo, l’azienda o l’ente deve poter dimostrare di aver valutato l’accessibilità in modo adeguato. Un audit da parte di un consulente o agenzia specializzata può comunque essere molto utile per garantire l’accuratezza e l’affidabilità della dichiarazione di conformità, anche se non obbligatorio.

Anche se non esiste un ente certificatore ufficiale per l’accessibilità web, è comunque possibile garantire che l’autocertificazione sia conforme seguendo un processo strutturato e documentato. Innanzitutto, è fondamentale basarsi sugli standard riconosciuti, in particolare le WCAG 2.1 livello AA, che indicano in modo dettagliato i requisiti tecnici da rispettare. La verifica può essere fatta con strumenti automatici (come WAVE, axe, Lighthouse) e soprattutto con test manuali, ad esempio usando solo la tastiera o un lettore di schermo. È importante documentare ogni fase della valutazione, indicare chiaramente chi l’ha eseguita, quando, con quali strumenti, e pubblicare una dichiarazione trasparente e onesta. Se il processo è ben condotto e tracciato, l’autodichiarazione sarà credibile e difendibile in caso di controlli.

Sì, in linea generale tutti i siti web possono essere resi conformi ai requisiti di accessibilità, ma il livello di difficoltà e l’impegno necessario possono variare. I siti realizzati con tecnologie moderne e CMS diffusi come WordPress, Joomla o Drupal possono essere adeguati più facilmente, soprattutto se si usano temi e plugin accessibili. I siti più vecchi, complessi o realizzati con codice personalizzato potrebbero richiedere interventi tecnici più approfonditi o, in alcuni casi, una ricostruzione parziale o totale. Anche i contenuti (immagini, moduli, PDF, video) devono essere accessibili, e possono essere sistemati in modo progressivo. Non è sempre necessario rifare tutto da zero: spesso è possibile pianificare un percorso di adeguamento graduale, partendo dagli aspetti più critici.

Il costo per mettere a norma un sito web dipende da diversi fattori, come la dimensione del sito, la tecnologia utilizzata, la qualità del codice attuale e il livello di accessibilità già presente. In media, per un sito vetrina semplice, i costi possono variare da 500 a 1.500 euro. Per un sito più complesso, come un blog con molti contenuti o un e-commerce, si può arrivare a 3.000–8.000 euro o più, soprattutto se sono necessari interventi tecnici profondi o la ristrutturazione grafica. Anche solo l’audit tecnico può costare da 300 a 800 euro, a seconda della portata dell’analisi. È comunque possibile iniziare con interventi minimi, migliorando gli aspetti essenziali e programmando l’adeguamento completo in più fasi.

Sì, dopo aver verificato che il sito è conforme ai requisiti di accessibilità, è necessario pubblicare una dichiarazione di conformità. Questa dichiarazione deve essere facilmente accessibile dal sito, ad esempio tramite un link nel footer (come “Accessibilità” o “Dichiarazione di accessibilità”). Il documento deve indicare quali standard sono stati rispettati (es. WCAG 2.1 livello AA), quando è stata eseguita la verifica, chi l’ha effettuata, e contenere un contatto per eventuali segnalazioni. La dichiarazione va anche aggiornata periodicamente, soprattutto se il sito subisce modifiche strutturali o grafiche. Pubblicarla è un segno di trasparenza e responsabilità, ed è prevista dalla normativa.

Sì, potresti comunque essere obbligato, anche se non effettui vendite online. Il European Accessibility Act non riguarda solo gli e-commerce, ma tutti i servizi digitali rivolti al pubblico, compresi quelli informativi. Se il tuo sito offre contenuti, modulistica, prenotazioni, comunicazioni o accesso a servizi, e rientra tra le categorie regolate (come trasporti, banche, comunicazioni, e-book, servizi pubblici o sanitari), l’obbligo si applica. Anche se non rientri tra i soggetti obbligati, adeguarsi resta una buona pratica per garantire accessibilità, inclusione e reputazione positiva.

Non necessariamente. In molti casi è possibile intervenire sul sito esistente per correggere gli elementi che non rispettano i requisiti di accessibilità, come i contrasti, le etichette dei moduli, la struttura dei titoli, i testi alternativi o la navigazione da tastiera. Solo in presenza di un sito molto vecchio, con codice non aggiornato o tecnologie superate (es. Flash, HTML non semantico), potrebbe essere più conveniente rifare il sito piuttosto che cercare di adattarlo. In ogni caso, è utile eseguire prima un audit per capire quali interventi sono necessari e valutare la soluzione più sostenibile.

Sì. L’ignoranza della norma non esonera dalla responsabilità. Se sei soggetto agli obblighi previsti dal European Accessibility Act e il tuo sito o servizio non è accessibile, puoi essere sanzionato anche se non eri a conoscenza della normativa. Le autorità competenti possono applicare sanzioni amministrative, richiedere adeguamenti obbligatori, oppure limitare la commercializzazione del servizio. Per questo è fondamentale informarsi, valutare il proprio caso e, se necessario, agire per mettersi in regola prima dell’entrata in vigore.

Puoi rivolgerti a professionisti specializzati in accessibilità digitale, come web agency con competenze WCAG, consulenti freelance, oppure enti che offrono servizi di audit e formazione. Anche chi ha realizzato il tuo sito può supportarti, se ha le competenze tecniche adeguate. È importante affidarsi a chi conosce gli standard internazionali (WCAG), è aggiornato sulla normativa e può documentare il lavoro svolto. Inoltre, puoi utilizzare strumenti automatici gratuiti per una prima analisi (come WAVE, axe o Lighthouse), ma per una valutazione completa è consigliato un affiancamento professionale.

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